Obblighi internazionali per combattere le mutilazioni genitali femminili (FGM/C)

Sia le convenzioni internazionali sui diritti umani dell’ONU, sia gli accordi regionali sui diritti umani, come ad esempio le convenzioni africane sui diritti umani, proibiscono le FGM/C. Le convenzioni obbligano gli Stati a proteggere donne, ragazze e bambine dalle mutilazioni genitali con la prevenzione, l’assistenza alle vittime e la persecuzione e la pena dei colpevoli.

Le FGM/C sono una grave violazione dei diritti umani. Ledono il diritto all’integrità fisica e psichica e il diritto alla salute. La pratica costituisce una forma di violenza di genere e una discriminazione di donne, ragazze e bambine.

 

Divieto generale di FGM/C nelle convenzioni universali sui diritti umani dell’ONU

Il divieto di FGM/C si evince già dalle convenzioni universali sui diritti umani dell’ONU, in particolare dal divieto di effettuare trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti, come ad esempio viene formulato nel Patto internazionale sui diritti civili e politici o nella Convenzione contro la tortura. Il diritto alla salute è garantito dal Patto internazionale attraverso diritti economici, sociali e culturali. I diritti citati sono inoltre protetti dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia.

  • Il seguente sito web fornisce una panoramica sullo stato di ratifica di tutti gli Stati membri dell’ONU in merito ai trattati internazionali sui diritti umani: http://indicators.ohchr.org/
  • La Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 all’Articolo 24 Cpv. 3 obbliga in maniera esplicita gli Stati parti ad adottare misure efficaci «atte ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori». La Convenzione sui diritti del fanciullo è stata ratificata da 196 Stati, quindi ha validità universale (testo integrale della Convenzione sui diritti del fanciullo; attuale stato di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo)

Convenzioni regionali sui diritti umani

Oltre alle convenzioni internazionali sui diritti umani dell’ONU, anche a livello regionale gli Stati obbligano a combattere le FGM/C.

  • Per quanto riguarda l’Europa, questo obbligo si evince già dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950, in particolare dall’Art. 3 che tutela l’integrità fisica. Tutti i 47 Stati del Consiglio d’Europa hanno ratificato la CEDU (testo integrale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; attuale stato di ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
  • La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica del 11 maggio 2011, la cosiddetta « Convenzione di Istanbul », proibisce esplicitamente le mutilazioni genitali femminili (vedi Art. 38 della Convenzione di Istanbul). La Convenzione di Istanbul è stata ratificata della maggior parte dei Stati del Consiglio d’Europa. La Svizzera ha firmata la convenzione il 11 settembre 2013 e l’ha ratificata il 14 dicembre 2017. La convenzione é entrata in vigore in Svizzera il 1° aprile 2018.
    Convenzione del Consiglio d'Europa
    Attuale stato di ratifica della Convenzione
    Rete Convenzione di Istanbul

  • In Africa il divieto di FGM/C si evince da un lato dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 27 giugno 1981 (la cosiddetta Carta di Banjul) che, analogamente alle Convenzioni sui diritti umani dell’ONU tutela in maniera completa i diritti umani. La Carta di Banjul è stata ratificata da 53 dei 54 Stati africani (testo integrale della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; attuale stato di ratifica della Carta).
  • Il Protocollo per la protezione dei diritti delle donne in Africa dell’11 luglio 2003 all’Articolo 5 richiede esplicitamente agli Stati di proibire e punire ogni forma di FGM/C e di adottare misure per la protezione e l’assistenza alle vittime. Finora il Protocollo è stato ratificato da 36 dei 54 Stati africani (testo integrale del Protocollo per la protezione dei diritti delle donne in Africa; attuale stato di ratifica del Protocollo).

Chiara condanna da parte della comunità internazionale

L’usanza delle mutilazioni genitali femminili è stata combattuta anche sul piano politico, ad esempio nell’ambito di conferenze internazionali, come la quarta Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo che si è svolta al Cairo nel 1994 o la Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995. Nel 2012 le mutilazioni genitali femminili furono condannate per la prima volta dall’Assemblea generale dell’ONU.

  • Testo integrale (inglese) della risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU (A Res 67/146) per intensificare gli sforzi globali per l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili del 20 dicembre 2012. L’Assemblea generale dell’ONU ha nuovamente trattato questo problema nel 2014 e nel 2016.
  • Alla voce «female genital mutilation» sul sito web www.womenshumanrights.ch potete trovare ulteriori documenti.
  • Un elenco di raccomandazioni degli organismi internazionali per i diritti umani per combattere le FGM/C indirizzati alla Svizzera è disponibile nello Universal Human Rights Index alla voce «Female genital mutilation».
  • Per ulteriori informazioni su come mettere in atto la Convenzione internazionale in Svizzera, vedi il sito web www.humanrights.ch.