Norme giuridiche per la protezione dalle mutilazioni genitali femminili (FGM/C) e per la garanzia di aiuto e assistenza alle vittime

In Svizzera le mutilazioni genitali femminili (FGM/C) sono vietate (Art. 124 CP). Come segno che la pratica non viene tollerata, nel 2012 nel Codice penale svizzero sono stati integrati ovvero concretizzati gli illeciti penali esistenti per la tutela dell’integrità personale, con un divieto esplicito di mutilazione dei genitali femminili. Sia le convenzioni internazionali sui diritti umani vincolanti per la Svizzera, sia i diritti fondamentali sanciti nella Costituzione federale (Cost.) obbligano le autorità svizzere a proteggere le ragazze e le donne dalle FGM/C. Nella pratica in primo piano vi sono le questioni della protezione dell’infanzia, dei diritti e obblighi di avviso, le questioni relative ai diritti all’assistenza in base alla legge sulla tutela delle vittime e le questioni in materia di asilo e di legislazione sui cittadini stranieri.

Diritto fondamentale all’integrità fisica e psichica

Lo Stato ha l’obbligo di proteggere efficacemente donne e ragazze dalla violenza in ambito privato o familiare. La Costituzione federale svizzera garantisce all’articolo 10 il diritto alla vita e all’integrità fisica, nonché il divieto di effettuare trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Secondo l’Art. 11 Cost. I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad una particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

Divieto penale di mutilazione dei genitali femminili

Il Codice penale (Art. 124 CP) condanna ogni forma di mutilazione genitale femminile, indipendentemente dal fatto che si tratti di una forma grave o lieve di FGM/C. La pena consiste nella detenzione fino a dieci anni o in una pena pecuniaria. Il fatto che l’intervento comprometta funzioni fisiche è irrilevante. E non rappresenta un criterio neanche il fatto che l’intervento venga praticato o meno in condizioni igieniche e mediche perfette.

Colpevolezza: chi viene punito?

Viene punito anzitutto chi effettua la mutilazione genitale, quindi l’infibulatrice o l’infibulatore oppure il personale medico specializzato. I genitori o i parenti sono altrettanto punibili se istigano alla mutilazione genitale o se l'approvano. La mera presenza dei genitori durante la pratica è sufficiente a motivare la complicità. Ai fini della pena è sufficiente anche apportare un contributo notevole alla pianificazione della mutilazione genitale, ad es. organizzando per la figlia un viaggio in un paese in cui viene praticata la mutilazione genitale femminile.

È altrettanto punibile chi istiga qualcuno a effettuare una FGM/C (Art. 24 CP).

Anche chi commette il reato all’estero è punibile

La disposizione penale dell’Art. 124 CP mira ad impedire che le ragazze vengano condotte nel loro paese natale o in un altro stato per effettuare la mutilazione genitale. Perciò in Svizzera le FGM/C sono punibili anche se vengono o sono state praticate all’estero. Il fatto che le FGM/C siano vietate o meno nel rispettivo paese è irrilevante. Non costituisce un presupposto per il procedimento penale il fatto che la vittima sia residente in Svizzera.

Secondo il testo legale, deve essere perseguito d’ufficio anche chi ha commesso o ha istigato al reato prima dell’ingresso in Svizzera. Ciò riguarda in particolare i casi in cui i genitori fanno praticare la mutilazione genitale alle figlie in previsione di emigrare dal paese d’origine.

Prescrizione del reato

Il reato si prescrive dopo 15 anni. Se il reato viene commesso nei confronti di una ragazza minore di 16 anni, il termine di prescrizione dura almeno fino al compimento del 25° anno di età della vittima (Art. 97 Cpv. 2 CP). Fino ad allora può essere avviato un procedimento penale.

Violazione di altre disposizioni penali

È possibile che commettendo il reato di «mutilazione dei genitali femminili» si violino altre disposizioni penali, per cui la pena può diventare più severa. Vengono considerati i seguenti illeciti penali:

§     Esposizione a pericolo della vita altrui (Art. 129 CP).

§     Coazione (Art. 181 CP).

§     Sequestro di persona e rapimento (Art. 183 CP).

§     Violazione del dovere d'assistenza o educazione (Art. 219 CP).

§     Sottrazione di minorenne (Art. 220 CP).

Consenso a forme leggere di mutilazioni genitali o a reinfibulazione

Nell’articolo 124 del Codice penale, tutti gli interventi che riguardano i genitali femminili vengono trattati come una lesione fisica grave. Di conseguenza, una donna adulta non può fornire il suo consenso a una mutilazione genitale, al contrario degli interventi genitali «cosmetici» che anche in Svizzera sono sempre più richiesti. Il progetto preliminare sulla disposizione penale contro le mutilazioni genitali femminili prevedeva la possibilità di consenso alle donne maggiorenni, in grado di giudicare con cognizione di causa. Tuttavia il Parlamento si pronunciò a favore di un divieto totale delle mutilazioni genitali femminili, motivandolo con il fatto che difficilmente si può produrre la prova che le vittime abbiano scelto liberamente di farsi praticare la FGM/C, per cui risulta difficile stabilire un confine. Il rischio che le donne possano essere sotto pressione anche per acconsentire a una forma leggera di intervento sarebbe troppo grande. Al contrario, dalla storia della nascita della norma penale emerge anche che non si intendevano punire i piccoli interventi ai genitali femminili realizzati per motivi estetici (ad es. piercing ai genitali, riduzione delle grandi labbra e altri interventi estetici analoghi al tipo IV della definizione dell'OMS). Perciò non è chiaro come si debba valutare giuridicamente ad esempio il desiderio di una donna di farsi reinfibulare dopo il parto. Nella teoria vengono rappresentate diverse posizioni.

Tuttavia le linee guida nazionali e internazionali per gli operatori sanitari specializzati consigliano chiaramente di non adempiere alla richiesta di reinfibulazione della paziente.

Sentenze

Il Tribunale federale ha confermato nel febbraio 2019 la sentenza nei confronti di una madre somala per aver sottoposto le sue due figlie alla mutilazione genitale. È la prima sentenza dall’entrata in vigore nel 2012 di questa nuova disposizione penale. La donna è stata condannata per aver organizzato nel 2013 la mutilazione genitale a Mogadiscio, Somalia. La sentenza ha destato reazioni di approvazione ma anche numerose incomprensioni. Di seguito il commento della Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili.

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Diritto a protezione, consulenza e assistenza per le vittime di FGM/C

Le autorità regionali di protezione dei minori e degli adulti (ARP/APMA), sono responsabili in prima linea della protezione dei minori da un’imminente o già avvenuta mutilazione genitale e della loro assistenza. Esse sono tenute ad adottare misure precauzionali nel caso in cui il benessere dei minori sia a rischio. La protezione del figlio dal profilo del diritto civile nel Codice civile (Art. 307-315b CC) prevede, a seconda della situazione di rischio, interventi differenziati sui genitori che spaziano dalla consulenza, all’ammonimento o alla designazione di un curatore, alla privazione della custodia o addirittura dell’autorità parentale.

Le misure di protezione dei minori devono essere sempre applicate in funzione delle circostanze. La massima suprema è il benessere del minore. Prima di mettere in atto qualsiasi provvedimento, occorre sentire il minore. Laddove possibile, nella decisione devono essere coinvolti operatori specializzati che conoscono a fondo la problematica delle mutilazioni genitali femminili.

Poiché di regola nel caso di una FGM/C sussiste un conflitto d’interessi tra minore e genitori, alla minore deve essere assegnata una curatela di rappresentanza che ne garantisca gli interessi. Le vittime minorenni hanno diritto ad essere rappresentate gratuitamente da un curatore (Art. 314abis CC).

Sono competenti le autorità regionali di protezione del luogo di residenza del minore.

Obblighi di avviso e diritti di avviso

Il diritto di avvisare e l’obbligo di avvisare secondo il Codice civile sono stati semplificati ed estesi il 1° gennaio 2019. Il codice civile distingue fra persone autorizzate ad avvisare e persone obbligate ad avvisare.


Avvisi riguardanti minorenni bisognosi d’aiuto

Art. 314c CC «Diritti di avviso»
1 Quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione dei minori.
2 Se l’avviso è nell’interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale possono avvisare l’autorità di protezione dei minorenni. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale. (Fonte: Art 314c CC)

Art. 314d CC «Obblighi di avviso»
1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività: 1. I professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell’accudimento, dell’educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni; 2. le persone che apprendono nello svolgimento di un’attività ufficiale che un minorenne versa in tali condizioni.
2 Adempie l’obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.
3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso. (Fonte: Art 314c CC)


Secondo il diritto federale tutte le persone sono autorizzate in linea di massima ad avvisare (cfr. art. 314c cpv. 1 CC). Sia i privati che le/i professioniste/i possono contattare le autorità di protezione dei minori (o la polizia nei casi più gravi) se sospettano che la minaccia di FGM/C sia imminente e se le potenziali vittime sono minorenni.

Sono autorizzati ad avvisare ai sensi del diritto federale i seguenti gruppi di persone:

  • privati
  • personale del servizio per l’aiuto alle vittime di reati
  • professioniste/i che hanno contatti con minorenni a titolo volontario
  • professioniste/i che sottostanno al segreto professionale (p. es. mediche/i, levatrici), se la segnalazione è nell’interesse del minorenne.

Se la segnalazione è nell’interesse del minorenne, il diritto di avviso si applica anche alle/ai professioniste/i che sottostanno al segreto professionale ai sensi dell’articolo 321 CP (p. es. levatrici, mediche/i, psicologhe/i). Dalla revisione del Codice civile nel 2019, queste persone possono avvisare l’autorità di protezione dei minori e degli adulti senza dover essere esonerate dal segreto professionale.

Tuttavia, alcuni gruppi di professioniste/i non solo hanno il diritto di avvisare, ma sono anche tenuti a informare l’ARP/APMA (o la propria gerarchia) se vengono a conoscenza di pericoli imminenti nel corso del loro lavoro e non sono in grado di porvi rimedio per proprio conto.

Sono obbligati ad avvisare l’autorità ai sensi del diritto federale i seguenti gruppi di persone:

  • persone che ricoprono cariche pubbliche
  • professioniste/i che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni

Concretamente sono obbligati ad avvisare l’autorità i seguenti gruppi di persone (cfr. art. 314d CC):

  1. Professioniste/i che svolgono un’attività ufficiale che sottostanno al segreto d’ufficio. L’attività ufficiale va intesa in senso lato: è determinante che la persona svolga una mansione di diritto pubblico.Rientrano in questa categoria insegnanti, docenti di sostegno pedagogico, personale dei servizi sociali pubblici, curatrici/tori professionali e privati, personale di polizia e delle autorità competenti in materia di migrazione, ecc.
  2. Professioniste/i che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni. Si tratta di persone che lavorano nei settori della sanità, delle cure, della formazione, della consulenza e dello sport.

La segnalazione va fatta in linea di massima all’ARP/APMA, ma è considerata valida anche se trasmessa alla propria gerarchia (p. es. il personale di un asilo nido che segnala alla propria gerarchia). Una violazione dell’obbligo di avviso dell’autorità non è in linea di massima perseguibile. La decisione di segnalare deve sempre essere presa d’intesa con altre persone (professioniste/i). Inoltre, devono essere rispettate le direttive interne delle organizzazioni sulle segnalazioni.
Prima di segnalare una situazione di pericolo, si deve sempre cercare di parlare con la persona interessata o con la sua famiglia (tranne in casi urgenti o di notevole pericolo). Idealmente la persona interessata accetta di essere sostenuta e può essere indirizzata a un ufficio che fornisce consulenza volontaria (servizi sociali, consulenza pedagogica, ecc.). In questo caso, non è necessario avvisare l’ARP/APMA.  

In Svizzera non esiste un obbligo generale di denuncia. Solo le autorità giudiziarie penali hanno l’obbligo di denunciare o perseguire direttamente tutti i reati che hanno scoperto nel corso delle loro attività ufficiali o che sono stati loro segnalati (art. 302 cpv. 2 CPP).

A seconda del Cantone, oltre alle disposizioni federali devono essere rispettati ulteriori obblighi di denuncia (alle autorità penali) e di notifica (alle autorità di protezione dei minori) per le persone soggette a segreto professionale, come per esempio le/i mediche/i.

Aiuto alle vittime conformemente alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

Le donne che hanno subito una FGM/C hanno diritto all’aiuto conformemente alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (Art. 1 Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati). Se il reato viene commesso in Svizzera, le vittime hanno diritto ad usufruire delle prestazioni indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro statuto di soggiorno. Le vittime di una mutilazione genitale commessa all’estero hanno diritto all’aiuto se al momento del reato e della richiesta erano residenti in Svizzera.

L’aiuto include la consulenza gratuita e un’adeguata assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica. Oltre alle vittime, anche i parenti (ad es. fratelli e sorelle) hanno diritto all’aiuto (Art. 1 Cpv. 2 Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati).

L’avvio o lo svolgimento di un processo penale non costituisce una condizione per beneficiare delle prestazioni. Infatti, la vittima non può essere obbligata a presentare una denuncia penale.

Occorre tenere presente che i collaboratori dei centri di consulenza per le vittime di reati sono soggetti al segreto professionale e non possono fornire informazioni alle autorità e ai privati (Art. 11 Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati). Solo se la persona che effettua la consulenza è d’accordo, il segreto professionale può essere revocato. Nei casi in cui l’integrità di una vittima minorenne sembri seriamente a rischio, ad es. perché sussiste una concreta minaccia di FGM/C, il centro di consulenza può informare l’autorità regionale di protezione o l’autorità di perseguimento penale. L’obbligo di segnalazione non sussiste nemmeno nel caso di minori a rischio. Le autorità competenti dovrebbero essere avvisate contro la volontà della vittima solo se questo è realmente indispensabile per la protezione della vittima o di altri minori.

Misure di protezione nel procedimento penale

Nel caso di un procedimento penale, devono essere osservate particolari misure di protezione per la vittima, ad es. il diritto alla protezione della personalità o il diritto a farsi accompagnare da una persona di fiducia (Art. 117 CPP). Il codice di procedura penale prevede particolari misure per la protezione del minore, in particolare nel caso in cui l’interrogatorio o il confronto con le imputate o gli imputati possa esporre il minorenne a una grave pressione psicologica (Art. 154 CPP). Il minore, ad es. non può essere interrogato più di due volte e gli interrogatori devono essere effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato. Qualora il bambino rifiuti il confronto con le imputate o gli imputati, gli interrogatori vengono registrati su supporto audiovisivo.

Un’ispezione corporale è inevitabile (Art. 251 Abs. 4 CPP), nella misura in cui quest’ultima è indispensabile per chiarire il reato.

Le autorità di perseguimento penale (polizia e Ministero pubblico) al primo interrogatorio informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi (Art. 305 CPP).

Questioni in materia di asilo e di legislazione sui cittadini stranieri

Asilo e divieto di respingimento in caso di mutilazione genitale femminile

La prova soddisfacente di una concreta minaccia di mutilazione genitale viene considerata un motivo di asilo, nella misura in cui nel paese d’origine non venga concessa alcuna protezione contro questo intervento.

L’ufficio della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) distingue le richieste di asilo provenienti da paesi in cui i governi procedono attivamente contro le FGM/C e quelle provenienti da paesi in cui a livello statale non vengono adottate misure per combattere contro le FGM/C. Viene verificato se il paese di origine offre alla vittima una protezione effettiva contro il rischio di mutilazioni genitali. Il riferimento ad una legge esistente che proibisce le FGM/C non è sufficiente a rifiutare una richiesta di asilo. È necessario che la protezione possa essere richiesta efficacemente nella pratica. Inoltre occorre verificare se per la vittima e i suoi genitori esiste una cosiddetta alternativa di fuga all’interno del paese d’origine ovvero se c’è una regione in cui possono recarsi e trovare protezione. Se esiste un’alternativa di fuga all’interno del paese d’origine, la richiesta di asilo viene rifiutata. Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, può essere disposta l'ammissione provvisoria (Art. 83 LStr).

Rispetto ai suggerimenti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), secondo la pratica del SEM di regola la protezione viene garantita soltanto per sfuggire al pericolo incombente di una mutilazione genitale femminile, non se questa è già stata praticata.

Minaccia di espulsione

Il giudice espelle dal territorio svizzero l’autrice o l’autore giudicati colpevoli, a prescindere dall'entità della pena inflitta (Art. 66a Cpv. 1 Lett. b CP). Il giudice può rinunciare a pronunciare l'espulsione solo in casi eccezionali, «se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera» (Art. 66a Cpv. 2 CP). Non è chiaro, invece, come questa normativa venga eventualmente applicata: le ragazze che hanno subito una mutilazione genitale con l’espulsione dei loro genitori verrebbero doppiamente punite mentre le sorelle non ancora infibulate, che sarebbero espulse insieme ai genitori, non potrebbero più essere protette.

Riferimenti

Nel Canton Ticino la definizione è «Autorità Regionale di Protezione» (ARP), mentre nelle regioni di lingua italiana del Canton Grigioni la definizione è «Autorità di Protezione dei Minori e degli Adulti» (APMA).

Jositsch Daniel/Murer Mikolasek Angelika, Der Straftatbestand der weiblichen Genitalverstümmelung, AJP/PJA 10/2011, S. 1281 ff. ; Mona Martino, Zum neuen Straftatbestand der Verstümmelung weiblicher Genitalien, in: Christina Hausammann/Walter Kälin (Hrsg.), Geschlechtergleichstellung im Migrationskontext: Bevormundung oder Emanzipation, Bern 2014, S. 115 ff.

WHO, WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation, Geneva 2016 [Link fehlt]; gynécologie suisse/Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Guideline - Patientinnen mit genitaler Beschneidung: Schweizerische Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Pflegefachkräfte, Stand 02.2005/Ratifiziert Mai 2013. PDF

Gynécologie suisse/Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Guideline - Patientinnen mit genitaler Beschneidung: Schweizerische Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Pflegefachkräfte, Stand 02.2005/Ratifiziert Mai 2013. PDF

Cottier Michelle, Zivilrechtlicher Kindesschutz und Prävention von genitaler Mädchenbeschneidung in der Schweiz, Zürich 2008.

UNHCR, Guidance note on refugee claims relating to FGM, 2009. PDF